Porte aperte dal 2019 ai nuovi forfetari non tanto per effetto dell’aumento della soglia di ricavi a 65.000 euro, ma per l’eliminazione di alcuni requisiti di accesso.
Possono quindi applicare il regime forfetario le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno precedente, abbiano percepito ricavi o compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro.
Diventa inoltre ininfluente il costo dei beni strumentali, mentre nell’attuale regime era previsto che alla chiusura dell’esercizio il valore non dovesse superare l’importo di 20.000 euro; e quello per i lavoratori dipendenti che, a oggi, non deve essere superiore a 5.000 euro annui. Quindi il contribuente forfetario dal 2019 può permettersi la segretaria. 🤩
RIMANE la misura dell’imposta sostitutiva resta pari al 15% nonché la deduzione dal reddito imponibile dell’ammontare dei contributi versati nell’anno, che spetta ancora. 😎
Viene confermata l’applicazione, per il primo anno e i successivi 4, dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5% per le “nuove” attività e cioè nella ipotesi di non aver svolto nessuna attività nel triennio precedente, ovvero che la nuova attività non sia una mera continuazione della precedente.
Potranno accedere anche i contribuenti in contabilità semplificata con opzione per il metodo della registrazione: anche se l’opzione è vincolante per tre anni, si tratta di una scelta contabile nell’ambito del regime semplificato che può essere abbandonato se rappresentava il regime naturale del contribuente (Agenzia delle Entrate risoluzione 14.09.2018, n. 64/E).
OGNI TANTO UNA GIOIA 😉
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