Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
Pertanto – se permangono le condizioni di bisogno – a partire dal mese successivo a quello della scadenza è possibile presentare una nuova domanda.
Verificato il rispetto dei requisiti di legge, dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio sarà accreditato per ulteriori 18 mesi.
Chi ha iniziato a percepire il Reddito di cittadinanza ad aprile 2019, dal 1° ottobre 2020 può presentare domanda di rinnovo.
Se la domanda è presentata entro il mese di ottobre, in presenza di tutti i requisiti di legge il beneficio sarà nuovamente erogato a partire da novembre.
Analogamente, i cittadini che hanno iniziato a percepire il Reddito di cittadinanza a maggio 2019, qualora permangano le condizioni di bisogno, dal 1° novembre potranno presentare domanda di rinnovo e a seguire quelli che hanno iniziato a riceverlo nei mesi successivi.
L’erogazione del beneficio è sempre condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge.
Si ricorda che l’ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato presentato. L’ISEE corrente, invece, ha validità di 6 mesi dalla data di presentazione, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

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